STATUTO

Statuto dell’Ente “P.F.L. – Prevenzione Formazione Lazio – Organismo Paritetico”.
Art. 1 Costituzione

E’ costituito l’Ente denominato “P.F.L. – Prevenzione Formazione Lazio – Organismo Paritetico” di seguito Ente.
L’Ente non ha scopo di lucro.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra:

  • “CONFAPI Aniem Lazio”;
  • “CNA Regionale del Lazio – CNA LAZIO”;

e dalle Organizzazioni Sindacali:

  • “F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. – FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA ED AFFINI – DI ROMA E LAZIO”;
  • “FILCA – Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – CISL LAZIO”;
  • “Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.) – U.I.L. Roma e Lazio”.

L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 51 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L’Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria aderente per la formazione al FORMEDIL nazionale e alle sue articolazioni regionali e per la sicurezza alla CNCPT, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’art. 1 del presente statuto.

Art. 3 Scopi

L’Ente promuove ricerche, servizi ed ogni iniziativa in materia di lavoro, ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’Ente assume ogni utile iniziativa a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. L’Ente progetta, promuove e favorisce iniziative di formazione continua e di riqualificazione per i lavoratori in mobilità ed in CIGS, compresi i lavoratori assunti con la tipologia contrattuale dell’apprendistato.
L’Ente promuove, progetta e favorisce iniziative anche per  i lavoratori socialmente utili nonché per favorire l’introduzione di tirocinii formativi e di orientamento. L’Ente offre assistenza  alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti  collettivi di riferimento. In relazione alle finalità suesposte, l’Ente può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, accedere a finanziamenti, assumere il personale necessario per l’attuazione delle finalità e per la gestione tecnica ed amministrativa e svolgere qualunque attività comunque diretta o connessa ai fini indicati.

Art. 4 Sede e durata

L’Ente ha sede in Roma.
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell’Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della regione Lazio, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.
In relazione alla finalità dell’Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

a) divieto di distribuire, anche  in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Art. 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

Art. 8 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 6 a 8 membri.
Il Consiglio è composto da 6 membri di cui:

– n. 2 nominati dalla “CONFAPI ANIEM LAZIO”;
– n. 1 nominato dalla “CNA Regionale del Lazio – CNA LAZIO”;
– n. 3 nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della regione Lazio di cui all’art. 1.

b) Durata dell’incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
E’, però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

1) Amministrare il contributo contrattuale e il patrimonio dell’Ente.
2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
3) Curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’art. 1.
5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente.
7) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l’organigramma e l’organico del personale; assumere e licenziare il personale dell’Ente.
8) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività, dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio.
9) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

d) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore, con funzione di segretario verbalizzante.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.
L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 9 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall’Organizzazione dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’art. 1 assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l’Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di:

coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l’esecuzione;
b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell’Ente;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Direttore;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza delega il Direttore alla gestione delle risorse necessarie alla conduzione operativa dell’Ente.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 8 per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri o nell’Albo dei revisori contabili oppure nell’Albo dei dottori commercialisti.
Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell’Albo dei revisori contabili.
In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci revisori partecipano alle riunione del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 11 Esercizi

L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro il 31 marzo dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1.
Sia il bilancio consuntivo sia il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei sindaci revisori e da quella della Società di certificazione, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1.
Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio finanziario  e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.

Art. 12 Liquidazione

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi 12 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

Art. 13 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Art. 14 Controversie

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme dettate dal codice civile in tema di Associazioni.